Detraibilità
Prodotti soggetti a detrazione fiscale

Siamo lieti di informare che le spese sostenute per l’acquisto delle calze & collant a marchio Segreta, riconosciute come dispositivi medici *, potranno essere presentate a fini di detrazione fiscale dall’IRPEF (ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. C del TIUR). La percentuale di rimborso verrà stabilita annualmente a seconda della legge di Stabilità.

La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Al fine di poter usufruire della detrazione fiscale è necessario seguire uno dei seguenti iter a seconda che si tratti di un acquisto effettuato direttamente dall’azienda (siti web inclusi) o un acquisto effettuato presso un punto vendita.

  • ACQUISTO DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA – Nello specifico caso in cui il prodotto classificato come dispositivo medico sia stato acquistato direttamente dall’azienda, dunque è quest’ultima che emette la fattura, il cliente dovrà solamente conservarla in quanto essa presenterà tutti i requisiti necessari per ottenere la detrazione fiscale. La fattura infatti riporterà il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa, la descrizione del prodotto comprendente anche la dicitura fondamentale “prodotto con marcatura CE e conforme alla direttiva europea 93/42/CEE".
  • ACQUISTO PRESSO UN PUNTO VENDITA – Nello specifico caso in cui il prodotto classificato come dispositivo medico sia stato acquistato da un punto vendita, è sufficiente:
    - Conservare lo scontrino fiscale, sul quale deve essere riportato in maniera evidente il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa.
    - Conservare la confezione del prodotto “Segreta”.
    - Scaricare e conservare copia della dichiarazione di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.

* Con circolare 13 Maggio 2011, n.20, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si definiscono dispositivi medici i prodotti che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” di cui gli artt. 1, comma 2, dei Decreti Legislativi di settore n. 507/1992, n.46/1997, n.332/2000 e al contempo, sono conformi, con certificazione di conformità, alle citate norme, e riportano pertanto il marchio “CE” in base alle direttive europee di settore.